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Obbligo rinnovabili dal 3 agosto 2026: cosa cambia in progettazione e nelle ristrutturazioni

Il D.Lgs. 5/2026 riscrive l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021: dal 3 agosto le quote minime di rinnovabili valgono anche per ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e sostituzione dell'impianto termico. Conta la data di deposito del titolo.

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Contenuti verificati su D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 (recepimento direttiva RED III UE 2023/2413), Allegato III D.Lgs. 199/2021 e approfondimenti InfoBuild Energia, Smart Building Italia e Assimpredil ANCE 2026

Giovane progettista sorridente sul tetto di un edificio con pannelli fotovoltaici e pompa di calore, mentre verifica il progetto su tablet per i nuovi obblighi di rinnovabili dal 3 agosto 2026Generato con IA

Dal 3 agosto 2026 cambiano le quote minime di fonti rinnovabili obbligatorie negli edifici: il D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5, che recepisce la direttiva RED III (UE 2023/2413), riscrive l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 ed estende l'obbligo — finora limitato a nuove costruzioni e ristrutturazioni rilevanti — anche alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e alla sostituzione dell'impianto termico.

Il discrimine è la data di presentazione del titolo abilitativo, non l'inizio dei lavori: le pratiche depositate dal 3 agosto 2026 in poi devono rispettare le nuove percentuali. Per lo studio tecnico significa rivedere subito le relazioni ex Legge 10 in lavorazione e riallineare i preventivi delle pratiche che stanno per essere depositate.

Punti chiave

  • Il D.Lgs. 5/2026 (in vigore dal 4 febbraio 2026) modifica l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e si applica ai titoli abilitativi presentati dal 3 agosto 2026.
  • Nuove costruzioni e demolizione con ricostruzione: resta la copertura minima del 60% dei consumi da fonti rinnovabili (65% per gli edifici pubblici).
  • La novità principale è l'estensione dell'obbligo: 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello, 15% per quelle di secondo livello e per la sostituzione dell'impianto termico (45% e 20% nel pubblico).
  • Il mancato rispetto delle quote comporta la non conformità dell'intervento e il diniego del titolo abilitativo: è una verifica da fare in fase di progetto, non a lavori avviati.
  • Le deroghe non sono automatiche: vanno documentate nella relazione tecnica con l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica dell'intervento.

Cosa prevede il D.Lgs. 5/2026

Il decreto legislativo 5/2026 è il provvedimento con cui l'Italia recepisce la direttiva RED III sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili. È entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ma le disposizioni sull'integrazione delle rinnovabili negli edifici hanno un differimento di 180 giorni: da qui la data del 3 agosto 2026.

L'intervento non crea un obbligo nuovo da zero: riscrive l'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 (il cosiddetto "decreto FER"), che già fissava le quote minime di copertura per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti. Le due modifiche sostanziali sono l'ampliamento del perimetro degli interventi soggetti e la rimodulazione delle percentuali per categoria.

Le nuove quote minime di copertura da rinnovabili

Tipologia di interventoEdifici privatiEdifici pubblici
Nuova costruzione e demolizione con ricostruzione60%65%
Ristrutturazione importante di primo livello40%45%
Ristrutturazione importante di secondo livello15%20%
Sostituzione/ristrutturazione dell'impianto termico15%20%
Quote minime di copertura dei consumi energetici da fonti rinnovabili per tipologia di intervento, applicabili ai titoli abilitativi presentati dal 3 agosto 2026 (Allegato III D.Lgs. 199/2021 come modificato dal D.Lgs. 5/2026). Fonte: InfoBuild Energia / Smart Building Italia, 2026.

Le percentuali non si leggono tutte allo stesso modo. Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di primo livello la verifica è doppia: una sul solo fabbisogno per acqua calda sanitaria, l'altra sul fabbisogno complessivo che comprende anche climatizzazione invernale ed estiva. Per le ristrutturazioni di secondo livello e la sostituzione dell'impianto termico la verifica è invece unica e riguarda la climatizzazione, senza l'acqua calda sanitaria.

Quali interventi rientrano ora nell'obbligo

È il punto che cambia di più il lavoro quotidiano. Fino a oggi molti interventi di riqualificazione restavano fuori; dal 3 agosto rientrano nel perimetro:

  • Ristrutturazione importante di primo livello — interventi che coinvolgono più del 50% della superficie disperdente lorda dell'edificio e comprendono anche il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale ed estiva.
  • Ristrutturazione importante di secondo livello — interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente lorda, con o senza opere sull'impianto.
  • Ristrutturazione dell'impianto termico — sostituzione del generatore accompagnata da modifiche sostanziali ai sistemi di produzione, distribuzione o emissione.

La data che conta è quella del deposito

L'obbligo si applica alle richieste di titolo abilitativo presentate dal 3 agosto 2026: la data di inizio lavori è irrilevante. Se hai pratiche pronte con soluzioni impiantistiche tarate sulle vecchie quote, verificale prima del deposito — dopo, l'unica strada è la revisione del progetto.

Cosa deve fare concretamente lo studio tecnico

Sul piano operativo la nuova disciplina si traduce in tre passaggi da inserire nel flusso di lavoro delle pratiche:

  • Aggiornare la relazione tecnica ex Legge 10, che è il documento in cui si dimostra il rispetto delle quote: va ricalcolata con i nuovi valori e con la verifica corretta (doppia o singola) per la categoria di intervento.
  • Verificare la compatibilità urbanistica e paesaggistica degli impianti FER previsti — fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, sistemi ibridi, geotermia — prima di inserirli in progetto, non dopo.
  • Documentare le eventuali deroghe nella relazione: l'impossibilità tecnica o l'insostenibilità economica non si presumono, vanno motivate. Per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello la strada alternativa è dimostrare valori di energia primaria non rinnovabile più bassi di quelli di riferimento.

Cambia anche la conversazione con il cliente: un intervento che prima si chiudeva con la sola sostituzione della caldaia può ora richiedere un impianto a fonte rinnovabile e un costo diverso da quello preventivato. È utile mettere per iscritto la voce nel preventivo e, se le lavorazioni si allungano, strutturare l'incarico con pagamenti a step legati agli stati di avanzamento invece che con un unico saldo a fine pratica.

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Sanzioni e conseguenze del mancato rispetto

Il mancato rispetto delle quote minime non è una irregolarità formale: comporta la non conformità dell'intervento e può portare al diniego del titolo abilitativo, con ricadute anche sull'agibilità. Le deroghe restano limitate ai casi di vincolo paesaggistico o storico-artistico e di comprovata impossibilità tecnica, e vanno sempre documentate.

È un tema che si intreccia con gli altri fronti aperti sull'efficienza energetica: dalla direttiva Case Green (EPBD) e dal suo recepimento alle detrazioni disponibili nel 2026, che trovi riepilogate nella guida su bonus edilizi, ecobonus e sismabonus. E come per ogni intervento che modifica l'immobile, resta da valutare a valle l'obbligo di aggiornamento catastale dopo i lavori.

Domande frequenti

Da quando si applica il nuovo obbligo di rinnovabili negli edifici?

Alle richieste di titolo abilitativo presentate dal 3 agosto 2026, cioè 180 giorni dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 (4 febbraio 2026). La data di inizio dei lavori non rileva: conta il deposito della pratica.

Quali sono le nuove percentuali minime di copertura da fonti rinnovabili?

60% per nuove costruzioni e demolizione con ricostruzione, 40% per le ristrutturazioni importanti di primo livello, 15% per quelle di secondo livello e per la sostituzione dell'impianto termico. Per gli edifici pubblici le quote salgono rispettivamente a 65%, 45% e 20%.

L'obbligo vale anche se sostituisco solo la caldaia?

Sì, se la sostituzione del generatore si accompagna a modifiche sostanziali ai sistemi di produzione, distribuzione o emissione: in quel caso si configura una ristrutturazione dell'impianto termico, soggetta alla quota del 15% (20% nel pubblico). Una sostituzione uno-a-uno senza modifiche sostanziali resta fuori dal perimetro.

Cosa succede se il progetto non rispetta le quote minime?

L'intervento è non conforme e il titolo abilitativo può essere negato, con conseguenze anche sul rilascio dell'agibilità. La verifica va quindi fatta in fase di progetto e documentata nella relazione tecnica ex Legge 10.

Ci sono deroghe all'obbligo?

Sì, ma non automatiche: sono ammesse in presenza di vincoli paesaggistici o storico-artistici e nei casi di comprovata impossibilità tecnica o insostenibilità economica, che vanno motivate nella relazione tecnica. Per nuove costruzioni e ristrutturazioni di primo livello è prevista anche una via alternativa basata su valori di energia primaria non rinnovabile più bassi di quelli di riferimento.

Quali tecnologie posso usare per raggiungere le quote?

Fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, sistemi ibridi e geotermia, singolarmente o combinati, secondo i criteri di calcolo dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021. Resta inoltre l'obbligo di potenza fotovoltaica minima da installare sull'edificio o nelle sue pertinenze.

Fonti

  • D.Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 — recepimento della direttiva RED III (UE 2023/2413) e modifica dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021: infobuildenergia.it (2026).
  • Obbligo rinnovabili dal 3 agosto 2026: nuove quote per ristrutturazioni e impianti termici — InfoBuild Energia (2026).
  • Rinnovabili negli edifici: dal 3 agosto 2026 scattano i nuovi obblighi RED III — Smart Building Italia (2026).
  • D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni — BibLus/ACCA (2026).
  • Fonti rinnovabili negli edifici: recepita la direttiva RED III — Assimpredil ANCE (2026).

Nota legale

Articolo a scopo informativo, aggiornato ad agosto 2026. Le quote minime e le modalità di verifica vanno applicate caso per caso da un tecnico abilitato, sulla base della classificazione dell'intervento, della zona climatica e della disciplina regionale e comunale applicabile. Verifica sempre il testo vigente dell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 e le eventuali disposizioni regionali più restrittive.

Fonti

Contenuto generato con l'ausilio dell'IA.