Il compenso di un collaboratore di studio tecnico va concordato per iscritto prima di iniziare, e può essere a ore, a forfait per pratica o in percentuale sull'onorario. La forma del rapporto conta quanto la cifra: un professionista a partita IVA emette fattura e, se lo studio è sostituto d'imposta, subisce la ritenuta del 20%; un praticante ha diritto a un rimborso spese forfettario dopo i primi sei mesi; un dipendente segue il contratto collettivo; un socio partecipa agli utili. E una collaborazione che nei fatti funziona come un impiego può essere riqualificata come lavoro subordinato.
Questa guida, aggiornata a ottobre 2026, mette in fila le forme possibili, i rischi da conoscere e un metodo pratico per concordare e tracciare la divisione dei compensi tra tecnici.
In breve
- Quattro forme principali: collaboratore a partita IVA, praticante (tirocinio), dipendente, socio di studio associato o società tra professionisti.
- Il tirocinio dura al massimo 18 mesi e non è lavoro subordinato, ma dopo i primi sei mesi spetta un rimborso spese forfettario concordato (DL 1/2012, art. 9).
- L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 esclude dalla riqualificazione i professionisti iscritti all'albo che svolgono la loro professione: il rischio riguarda soprattutto i collaboratori non iscritti.
- L'equo compenso della L. 49/2023 non copre il rapporto tra studio e collaboratore; vale il principio di adeguatezza dell'art. 2233 del Codice civile.
- Ritenuta del 20% sul compenso, F24 entro il 16 del mese successivo e Certificazione Unica entro il 16 marzo, salvo regime forfettario di una delle due parti.
Quali forme di collaborazione può usare uno studio tecnico?
La scelta dipende da quanto è stabile il lavoro, da chi lo organizza e da chi firma. Uno studio di due o tre persone spesso le combina: un collaboratore esterno per i picchi, un praticante, magari un dipendente per la segreteria.
| Forma | Come si paga | Documento | Cosa controllare |
|---|---|---|---|
| Professionista a partita IVA | A ore, a forfait o a percentuale | Fattura del collaboratore | Autonomia reale, iscrizione all'albo, ritenuta se dovuta |
| Praticante o tirocinante | Rimborso spese forfettario dopo i primi 6 mesi | Accordo scritto e registro del tirocinio | Massimo 18 mesi, regole di Ordine o Collegio |
| Dipendente | Retribuzione da contratto collettivo | Contratto di lavoro e busta paga | Costo aziendale completo, non solo il netto |
| Socio di studio associato o STP | Quota degli utili | Atto o statuto | Ripartizione scritta di utili, spese e responsabilità |
Il collaboratore a partita IVA è la forma più diffusa negli studi piccoli perché è flessibile, ma è anche quella in cui gli errori costano di più: un accordo solo verbale, una percentuale calcolata su una base ambigua o un rapporto che di autonomo ha solo la fattura.
Quanto si paga un praticante?
Il tirocinio per l'accesso alla professione è regolato dall'art. 6 del DPR 137/2012: dura al massimo 18 mesi, non configura un rapporto di lavoro subordinato, nemmeno occasionale, e il professionista che lo segue deve essere iscritto all'albo da almeno cinque anni e può seguire al massimo tre praticanti alla volta, salvo autorizzazione del consiglio territoriale. I primi sei mesi possono essere svolti durante l'ultimo anno di studi, se esiste una convenzione quadro.
Sul compenso la norma di riferimento è l'art. 9, comma 4, del DL 1/2012: al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. La legge non fissa l'importo: si concorda per iscritto, tenendo conto di spostamenti, sopralluoghi e ore effettive in studio. Per i geometri le modalità del praticantato sono definite dalle direttive del Consiglio nazionale e gestite dal Collegio territoriale, che va sentito prima di iniziare.

Due avvertenze pratiche. Il praticante non è manodopera a costo zero: se di fatto lavora a orario pieno su pratiche dello studio, senza percorso formativo, il rapporto rischia di essere letto diversamente. E la riforma delle professioni approvata dal Senato il 3 agosto 2026 tocca anche il tirocinio, ma è una legge delega ancora all'esame della Camera: fino ai decreti attuativi valgono le regole di oggi, come spiega la guida sulla riforma delle professioni 2026.
Quando un collaboratore a partita IVA rischia di essere riqualificato?
L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 applica la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni prevalentemente personali e continuative le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Il comma 2, lettera b), esclude però le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione a un albo.
Tradotto per lo studio tecnico: un architetto o un geometra iscritto che progetta, rileva o redige pratiche per lo studio è in una posizione più tutelata. Il rischio sale con chi non è iscritto, come disegnatori, modellatori BIM o tecnici in attesa di abilitazione, o quando l'attività svolta non è quella professionale. Resta comunque la regola generale: se nei fatti il collaboratore lavora come un dipendente, conta la sostanza, non il nome del contratto.
Gli indizi che un ispettore o un giudice guardano sono quelli che ogni titolare riconosce: orario fisso imposto, postazione e strumenti dello studio usati in esclusiva, un solo committente per anni, compenso mensile fisso slegato dai lavori consegnati, ferie da chiedere.
Un controllo da fare ogni anno
Rileggi le collaborazioni in corso con queste domande: il collaboratore decide come e quando lavorare? Ha altri clienti? Viene pagato per lavori o fasi consegnate? Se le risposte sono tutte no, parlane con il consulente del lavoro prima che lo faccia qualcun altro.
Esiste un equo compenso tra professionisti?
Non nel senso della L. 49/2023. La legge sull'equo compenso, all'art. 2, si applica ai rapporti con banche e assicurazioni, con imprese che nell'anno precedente avevano più di 50 dipendenti o più di 10 milioni di ricavi, e con la pubblica amministrazione. Il rapporto tra uno studio e un suo collaboratore non è in quell'elenco.
Resta però l'art. 2233 del Codice civile: la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Non fissa una cifra, ma è il principio a cui ci si richiama quando un compenso è sproporzionato rispetto al lavoro chiesto. Il DDL di riforma delle professioni prevede di estendere l'equo compenso a tutti i committenti; finché non diventa legge e non arrivano i decreti, non vale.

Come si concorda e si traccia la divisione dei compensi?
Le formule sono tre, e ognuna funziona su lavori diversi:
- A ore, con una tariffa oraria concordata: è la più equa quando l'impegno è imprevedibile (rilievi complessi, sanatorie, direzione lavori).
- A forfait per pratica o per fase: per esempio una cifra fissa per ogni APE o per la fase di rilievo di una CILA. È semplice e adatta ai lavori ripetitivi.
- A percentuale sull'onorario: allinea gli interessi, ma va scritta con precisione.
Qualunque sia la formula, l'accordo scritto deve dire su quale importo si calcola (onorario netto, senza IVA, contributo integrativo, diritti e spese vive), quando si paga (alla fattura dello studio o all'incasso dal cliente: se il compenso dipende dall'incasso, va scritto in chiaro), chi firma gli elaborati e risponde verso il cliente, con quale polizza professionale, e cosa succede se la pratica si ferma a metà. Sono le stesse domande che la lettera d'incarico risolve con il cliente: conviene che i due testi usino le stesse fasi.
Quando due tecnici lavorano alla stessa pratica come co-progettisti, verso il cliente si sceglie una di due strade: ciascuno fattura la propria parte, oppure un capofila fattura tutto e riconosce all'altro la sua quota, che a sua volta gli fattura. La seconda è più semplice per il cliente, ma sposta tutto il rischio di incasso sul capofila.

Per tracciare, la base è registrare ore e fasi di ciascuno sulla pratica. In tecniGo Studio, per esempio, le ore si segnano per persona e per fase, con il tipo di ora e la sua tariffa, e diventano costi della pratica; il titolare decide persona per persona chi vede gli importi, e chi collabora ogni tanto si può aggiungere senza accesso, gratis, per assegnargli fasi e seguirne le ore. Il calcolo del compenso da riconoscere resta un accordo tra le parti: lo strumento fornisce le ore e i costi su cui farlo.
Come funzionano fattura e ritenuta d'acconto del collaboratore?
Un collaboratore in regime ordinario fattura il compenso, aggiunge il contributo integrativo della sua Cassa (4% INARCASSA, 5% CIPAG ed EPPI) e l'IVA al 22%. Se lo studio è sostituto d'imposta, trattiene la ritenuta d'acconto del 20% sul compenso (per prassi consolidata il contributo integrativo resta fuori dalla base di calcolo), la versa con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento e rilascia la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell'anno dopo; per i redditi di lavoro autonomo l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate nel 2026 scadeva il 30 aprile.
Un esempio con numeri indicativi, per un ingegnere iscritto a INARCASSA: compenso 1.000 €, contributo integrativo 4% pari a 40 €, IVA 22% su 1.040 € pari a 228,80 €, totale fattura 1.268,80 €. Lo studio trattiene 200 € di ritenuta e ne paga 1.068,80 €.
Se il collaboratore è in regime forfettario la fattura non ha IVA né ritenuta, e riporta la dicitura che lo attesta; se è lo studio a essere forfettario, non opera ritenute sui compensi di lavoro autonomo. Lo studio forfettario deve però ricordare il limite di 20.000 € di spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori indicato dall'Agenzia delle Entrate tra i requisiti del regime.
Il metodo più semplice per non perdere i passaggi è legare ogni pagamento al collaboratore alla pratica e alla fase a cui si riferisce: così, quando il cliente salda, si sa subito cosa spetta e a chi. È lo stesso principio dei pagamenti a fasi verso il cliente, applicato all'interno dello studio. Compensi e ritenute dei collaboratori vanno poi nel calendario delle uscite, come spiega la guida sul cash flow dello studio tecnico.
Nota fiscale e lavoristica
Articolo informativo aggiornato a ottobre 2026. La qualificazione di un rapporto di lavoro dipende da come si svolge in concreto, e regole su tirocinio, ritenute e regimi fiscali cambiano nel tempo: prima di impostare o rivedere una collaborazione confrontati con il consulente del lavoro, il commercialista e il tuo Ordine o Collegio.
Domande frequenti sui compensi dei collaboratori
Il praticante va pagato?
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato (art. 6 DPR 137/2012), ma l'art. 9 del DL 1/2012 prevede che al tirocinante sia riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi. L'importo non è fissato dalla legge: va concordato per iscritto, e conviene verificare eventuali indicazioni del proprio Ordine o Collegio.
Un collaboratore a partita IVA può essere considerato un dipendente?
Sì, se nei fatti lavora come un dipendente. L'art. 2 del D.Lgs. 81/2015 applica la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni personali e continuative organizzate dal committente, ma esclude quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione a un albo. Il rischio è quindi più alto con collaboratori non iscritti, come disegnatori o tecnici senza abilitazione.
L'equo compenso vale anche tra professionisti?
La L. 49/2023 si applica ai rapporti con banche, assicurazioni, imprese con più di 50 dipendenti o oltre 10 milioni di ricavi e pubblica amministrazione: un rapporto tra uno studio e un suo collaboratore non rientra in quell'elenco. Resta il principio dell'art. 2233 del Codice civile, per cui il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Lo studio deve applicare la ritenuta d'acconto al collaboratore?
Se lo studio è sostituto d'imposta e il collaboratore è in regime ordinario, sì: trattiene il 20% del compenso, lo versa con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento e rilascia la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell'anno dopo. Non si applica se il collaboratore è in regime forfettario, né se è lo studio a essere forfettario.
Meglio pagare un collaboratore a ore o a percentuale?
Dipende dal lavoro. Le ore sono più eque quando l'impegno è difficile da prevedere; il forfait per pratica o per fase è più semplice da gestire sui lavori ripetitivi; la percentuale sull'onorario allinea gli interessi ma va definita con precisione: su quale importo si calcola e se si paga al momento della fattura o dell'incasso.
Contenuto realizzato con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale.
Fonti
- D.Lgs. 81/2015, art. 2 — Collaborazioni organizzate dal committente (Normattiva) (2026)
- DPR 137/2012, art. 6 — Tirocinio per l'accesso (Normattiva) (2026)
- DL 1/2012, art. 9 — Compenso pattuito e rimborso spese al tirocinante (Normattiva) (2026)
- L. 49/2023, art. 2 — Equo compenso, ambito di applicazione (Normattiva) (2026)
- Art. 2233 Codice civile — Compenso del prestatore d'opera intellettuale (Brocardi) (2026)
- Agenzia delle Entrate — Certificazione Unica 2026, che cos'è e scadenze (2026)
- Agenzia delle Entrate — Regime forfetario, che cos'è (aggiornato al 21 luglio 2026) (2026)



