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Firma elettronica nelle pratiche: FES, FEA, FEQ e firma digitale

Preventivi e incarichi con clienti privati si possono firmare con una firma elettronica semplice, il cui valore di prova lo valuta il giudice; la forma scritta piena richiede almeno una firma avanzata; pratiche SUE, SUAP e DOCFA si firmano con la firma digitale. Cosa dicono eIDAS e CAD e come conservare i documenti firmati.

tGPerito Edile Davide Coppola · Perito edile · contenuti tecnici per tecniGo Studio

Contenuti verificati su Reg. UE 910/2014 (eIDAS, artt. 3, 25, 26) e Reg. UE 2024/1183 (eIDAS 2), D.Lgs. 82/2005 (CAD, artt. 1, 20, 21, 24), DPCM 22 febbraio 2013, pagine e linee guida AgID, provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2015 sulla presentazione telematica Docfa e Pregeo, settembre 2026

Ingegnera alla scrivania dello studio con una tessera in mano e un token USB accanto al portatile, tra tavole di progetto e lampadaGenerato con IA

Per uno studio tecnico la regola pratica è questa: preventivi e incarichi con clienti privati si possono firmare con una firma elettronica semplice (FES), che produce effetti ma ha un valore di prova che il giudice valuta caso per caso; per avere la forma scritta con l'efficacia dell'art. 2702 del Codice civile serve almeno una firma elettronica avanzata (FEA) o una procedura equivalente riconosciuta da AgID; le pratiche telematiche al SUE, al SUAP e al Catasto si firmano con la firma digitale, che è una firma elettronica qualificata (FEQ). Lo stabiliscono il Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) e il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, artt. 20 e 21).

Questa guida è aggiornata a settembre 2026: livelli di firma, cosa vale per ogni documento dello studio, conservazione ed eIDAS 2.

Punti chiave

  • La firma elettronica ha quattro livelli: semplice, avanzata, qualificata e firma digitale, che in Italia coincide in pratica con la qualificata.
  • A nessuna firma elettronica si possono negare effetti giuridici solo perché è elettronica (art. 25 eIDAS); cambia il valore di prova (art. 20 CAD).
  • Per incarichi privati la FES con traccia di chi, quando e cosa è una scelta valida; FEA o FEQ servono quando ti serve una prova piena.
  • SUE, SUAP, Docfa e Pregeo chiedono la firma digitale; il committente che non ce l'ha firma a mano una procura speciale.
  • Una firma vale nel tempo se conservi documento, certificato valido e data certa: marca temporale o conservazione a norma.

Quali sono i tipi di firma elettronica?

Il Regolamento eIDAS definisce tre livelli (art. 3, punti 10, 11 e 12). Il CAD italiano ne aggiunge un quarto, che è un caso particolare del terzo.

  • Firma elettronica, detta comunemente semplice (FES): qualsiasi dato elettronico che il firmatario usa per firmare. Il clic su "Approva e firma" con traccia di data, ora e firmatario o la conferma con un codice via SMS sono esempi di FES.
  • Firma elettronica avanzata (FEA): deve essere connessa unicamente al firmatario, idonea a identificarlo, creata con mezzi sotto il suo esclusivo controllo e collegata al documento in modo da rilevare ogni modifica successiva (art. 26 eIDAS). Esempi tipici: la firma grafometrica su tablet e le firme con codice monouso dopo un'identificazione certa.
  • Firma elettronica qualificata (FEQ): una firma avanzata creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato, rilasciato da un prestatore iscritto negli elenchi europei.
  • Firma digitale: per il CAD è un tipo particolare di firma qualificata basato su una coppia di chiavi crittografiche, pubblica e privata (art. 1, lett. s). AgID la considera sostanzialmente sinonimo della FEQ: è la firma di smart card, token USB e firma remota.

C'è poi una strada intermedia riconosciuta dal CAD: il documento formato dopo l'identificazione informatica dell'autore con un processo conforme alle regole AgID. È il caso della firma con SPID prevista dalle linee guida AgID del 2020.

Che valore legale ha ciascuna firma?

Il punto di partenza è europeo: a una firma elettronica non si possono negare effetti giuridici, né l'uso come prova in giudizio, solo perché è elettronica o perché non è qualificata (art. 25, par. 1, eIDAS). La differenza tra i livelli sta nella forza della prova e nei casi in cui la legge chiede una forma precisa.

FirmaCome si ottieneValore legaleUso tipico nello studio
FES (semplice)Clic con traccia, codice via SMSEffetti giuridici riconosciuti; forma scritta e prova liberamente valutabili dal giudice (art. 20, c. 1-bis CAD)Accettazione di preventivi e incarichi privati, informative, ricevute
FEA (avanzata)Firma grafometrica, codice monouso con identificazione certaForma scritta ed efficacia dell'art. 2702 c.c. (art. 20, c. 1-bis CAD)Contratti con clienti quando serve una prova piena
FEQ (qualificata)Dispositivo qualificato e certificato di un prestatore qualificatoEquivale alla firma autografa, valida in tutta la UE (art. 25, par. 2 e 3, eIDAS)Atti per cui la legge la impone
Firma digitaleSmart card, token USB, firma remotaCome la FEQ; si presume riconducibile al titolare (art. 20, c. 1-ter CAD)Pratiche SUE e SUAP, Docfa e Pregeo, asseverazioni, gare
Tipi di firma elettronica e valore legale. Fonti: Reg. UE 910/2014 artt. 3, 25 e 26; D.Lgs. 82/2005 artt. 1, 20 e 21; DPCM 22 febbraio 2013; AgID. Aggiornato a settembre 2026.

Due limiti da conoscere. Il primo: le scritture private dell'art. 1350 del Codice civile, numeri da 1 a 12, cioè i contratti che trasferiscono o costituiscono diritti su immobili, se sono informatiche vanno firmate a pena di nullità con FEQ o firma digitale (art. 21, comma 2-bis, CAD). Il secondo riguarda la FEA offerta secondo le regole tecniche del DPCM 22 febbraio 2013: vale solo nei rapporti tra chi firma e chi la mette a disposizione (art. 60), e chi la eroga deve identificare con certezza il firmatario e avere un'assicurazione di almeno 500.000 euro (art. 57).

Quale firma serve per preventivi e incarichi?

Per un incarico con un cliente privato la legge non impone una forma di firma particolare. Il preventivo va comunicato per iscritto o in forma digitale (art. 9, comma 4, DL 1/2012), ma l'accettazione può avvenire con una FES: il contratto è valido. La differenza emerge se un giorno devi dimostrarlo, per esempio per chiedere un decreto ingiuntivo, dove serve una prova scritta del credito: lo spiega la guida sugli insoluti nello studio tecnico.

Una FES ben fatta regge meglio di quanto si pensi, se lascia una traccia solida: documento integro, nome del firmatario, data e ora, canale da cui ha firmato, copia salvata nella pratica. Anche un "ok" su WhatsApp o una risposta via email sono documenti informatici che il giudice può valutare, ma con una traccia molto più debole e sparsa.

Quando conviene salire di livello? Con incarichi di importo alto, committenti societari o rapporti già tesi: lì FEA o firma digitale tolgono margine alle contestazioni. Con enti pubblici e gare, invece, si firma digitalmente.

Per trasparenza: la firma online inclusa in tecniGo Studio è una firma elettronica semplice. Il cliente accetta i preventivi dal link e firma dal telefono incarichi, deleghe e informative: la ricevuta registra nome, email, data, ora e indirizzo IP del firmatario, e la copia firmata resta nella pratica. Per gli atti che richiedono la firma digitale si usano gli strumenti qualificati di sempre. I dettagli sono nella pagina sulla firma online.

Quale firma serve per le pratiche edilizie e catastali?

Qui la risposta è quasi sempre una: firma digitale.

  • SUE: lo sportello unico per l'edilizia riceve domande, segnalazioni e comunicazioni in modalità telematica (art. 5, comma 4-bis, DPR 380/2001). I portali chiedono modelli, asseverazioni ed elaborati firmati digitalmente. Iter e differenze tra titoli sono nella guida su CILA, SCIA e DOCFA.
  • SUAP: per le attività produttive domande ed elaborati si presentano esclusivamente in modalità telematica (art. 2, comma 2, DPR 160/2010), e anche qui i portali chiedono di regola la firma digitale di modelli e allegati.
  • Catasto: dal 1° giugno 2015 gli atti Docfa e Pregeo si trasmettono solo in via telematica tramite la piattaforma Sister (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2015) e vanno sottoscritti con firma digitale.
  • PEC: ogni professionista iscritto a un Albo deve avere un domicilio digitale; chi non lo comunica viene diffidato ad adempiere entro 30 giorni e, se non lo fa, sospeso dall'Albo (art. 16, commi 7 e 7-bis, DL 185/2008, modificato dall'art. 37 DL 76/2020). La PEC prova invio e consegna, non chi ha scritto il contenuto: gli allegati che devono valere come firmati vanno firmati digitalmente.
Anziano proprietario firma a mano un modulo al tavolo di casa mentre un tecnico con il tablet attende accanto, portadocumenti sul tavoloGenerato con IA
Il committente senza firma digitale firma a mano la procura speciale; il tecnico la firma digitalmente e presenta la pratica. — Immagine generata con AI

E il committente? Se non ha una firma digitale, firma a mano una procura speciale con copia del documento d'identità; il tecnico la firma digitalmente e la allega. I moduli sono sul portale SUE di ciascun Comune.

Come scegliere la firma giusta per ogni documento?

Quattro domande, in quest'ordine, risolvono quasi tutti i casi dello studio.

  1. 1

    Il documento va a un ente pubblico o a una gara?

    Sì: firma digitale. SUE, SUAP, Catasto e piattaforme di gara lavorano con firme qualificate.

  2. 2

    Riguarda la proprietà o i diritti su un immobile?

    Sì: firma qualificata o digitale, a pena di nullità (art. 21, comma 2-bis, CAD). Di solito sono atti del notaio, non dello studio.

  3. 3

    Ti serve una prova piena del consenso?

    Sì: firma avanzata o qualificata, che danno la forma scritta con l'efficacia dell'art. 2702 del Codice civile.

  4. 4

    Negli altri casi

    Firma elettronica semplice con una traccia completa di chi, quando e cosa, e copia del documento salvata nella pratica.

Come si conserva un documento firmato perché valga nel tempo?

Una firma digitale apposta con un certificato scaduto, revocato o sospeso equivale a mancata sottoscrizione (art. 24, comma 4-bis, CAD). Per questo conta poter dimostrare quando hai firmato: la marca temporale di un prestatore qualificato fissa la data in modo opponibile ai terzi.

Le regole di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici sono nelle linee guida AgID, applicate dal 1° gennaio 2022. Per chi ha obblighi di conservazione digitale, come per le fatture elettroniche, le linee guida disciplinano il responsabile della conservazione (per i privati può essere anche esterno allo studio) e il manuale di conservazione.

Per le FES la regola è ancora più semplice: conserva insieme documento firmato e traccia della firma (data, ora, firmatario, prova dell'integrità) dentro il fascicolo della pratica. Il metodo è nella guida su organizzare le pratiche senza perdere documenti.

Cosa cambia con eIDAS 2?

Il Regolamento UE 2024/1183, detto eIDAS 2, è in vigore dal 20 maggio 2024. La novità principale è il portafoglio europeo di identità digitale, che secondo la Commissione gli Stati membri devono offrire entro la fine del 2026. In Italia il riferimento è il sistema IT-Wallet, previsto dall'art. 64-quater del CAD.

Per lo studio conta un dettaglio: il regolamento prevede che le persone fisiche possano usare la firma qualificata gratis per fini non professionali (art. 5 bis, par. 5). Quando il servizio sarà disponibile, il privato che oggi firma a mano una procura potrà firmarla con una firma qualificata dal telefono. Conviene prepararsi ad accettarla, senza darla per scontata finché non è operativa.

Da leggere

Contenuto informativo aggiornato a settembre 2026. La scelta della firma dipende dal documento, dal destinatario e dalle regole del portale o dell'ente: verifica sempre le istruzioni del SUE, del SUAP o della piattaforma a cui presenti la pratica. Per contratti di valore rilevante o clausole che prevedi di dover far valere, valuta con un legale il livello di firma adeguato.

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Domande frequenti sulla firma elettronica

Domande frequenti

Che differenza c'è tra firma elettronica avanzata e qualificata?

La firma avanzata (FEA) deve essere connessa unicamente al firmatario, identificarlo, essere sotto il suo esclusivo controllo e rilevare ogni modifica successiva del documento (art. 26 eIDAS). La qualificata (FEQ) è una firma avanzata creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato: equivale alla firma autografa ed è riconosciuta in tutta l'Unione (art. 25 eIDAS).

Firma digitale e firma elettronica qualificata sono la stessa cosa?

Quasi. La firma digitale è un tipo particolare di firma qualificata basato su una coppia di chiavi crittografiche, pubblica e privata (art. 1 del CAD). AgID la considera sostanzialmente sinonimo della FEQ: è la firma di smart card, token USB e firma remota dei prestatori qualificati.

Un preventivo firmato con firma elettronica semplice è valido?

Sì. Per un incarico con un cliente privato la legge non impone una forma di firma particolare, e a una firma elettronica non si possono negare effetti giuridici solo perché è elettronica (art. 25 eIDAS). Il suo valore di prova però lo valuta il giudice caso per caso (art. 20 CAD): per questo conta conservare documento e traccia della firma.

Che firma serve per presentare una pratica edilizia o catastale?

La firma digitale. Il SUE riceve le pratiche in modalità telematica (art. 5, comma 4-bis, DPR 380/2001) e i portali chiedono modelli ed elaborati firmati digitalmente; gli atti Docfa e Pregeo si trasmettono solo in via telematica dal 1° giugno 2015 e vanno sottoscritti con firma digitale.

Come firma la pratica un committente che non ha la firma digitale?

Con una procura speciale: il committente la firma a mano e allega un documento d'identità, il tecnico la firma digitalmente, la allega alla pratica e la presenta per suo conto. I moduli li pubblica ciascun Comune sul portale del SUE.

Cosa cambia con eIDAS 2 per la firma elettronica?

Il Regolamento UE 2024/1183, in vigore dal 20 maggio 2024, introduce il portafoglio europeo di identità digitale, che gli Stati devono offrire entro la fine del 2026 secondo la Commissione. Il portafoglio permetterà alle persone fisiche di firmare con firma qualificata gratis per fini non professionali.

Contenuto realizzato con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale.

Fonti

Contenuto generato con l'ausilio dell'IA.